L’avviso (o l’ingiunzione di pagamento) viene inviato ad uno dei cointestatari di cui siano noti i dati anagrafici ed il codice fiscale. L’intestatario dell’avviso (o ingiunzione) può rivalersi sugli altri cointestatari, in proporzione alle rispettive quote di comproprietà (art. 1299 del codice civile).